Risparmiare tempo, costi ed imprevisti si può!
Puoi avere un tecnico al tuo servizio per controllare scrupolosamente e professionalmente l’avanzamento dei lavori delle imprese.
Le normative vigenti prevedono la figura del Direttore dei Lavori, quale figura preposta al controllo dei lavori nel rispetto delle soluzioni progettuali e alla vigilanza sull’esecuzione a regola d’arte delle opere svolte dall’impresa appaltatrice. La sua professionalità e serietà è fondamentale ed garanzia del Committente.
Il direttore dei lavori è richiesto dalle leggi vigenti in materia di lavori edili.
La Direzione dei Lavori (DL) provvede alla:
• Compilazione del modello di “Inizio Lavori” ;
• Sottoscrive il modello di “inizio Lavori”, con la Proprietà e l’Impresa;
Provvede alla consegna presso l’ufficio del Comune della seguente documentazione:
• Modello di “inizio Lavori”;
• Denuncia dei lavori delle opere in cemento armato, con il progetto ed il calcolo delle strutture eseguiti da un tecnico abilitato;
• Dichiarazione dell’organico medio annuo dell’impresa appaltatrice;
• Certificazioni di regolarità contributiva (DURC) secondo la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, detta Legge Biagi;
• Redazione dei particolari costruttivi esecutivi da fornire all’Impresa per la corretta esecuzione dei lavori;
• Esegue la vigilanza sull’ esecuzione dei lavori a regola d’arte da parte dell’impresa appaltatrice, fornendo consulenza tecnica al committente;
• Redazione dei “SAL”, Stati Avanzamento Lavori, se previsti nel contratto di appalto;
• Verifica l’utilizzo dei materiali previsti dal capitolato;
• Stesura degli elaborati progettuali per le eventuali varianti in corso d’opera;
• Consegna la documentazione necessaria per ottenere i permessi per le varianti da parte del Comune;
• Presenzia al collaudo statico delle opere in conglomerato cementizio, eseguita da tecnico abilitato.
Arch. Pierpaolo Giannuzzi